STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VETERINARI MODENESI
Art. 1
Si costituisce fra i medici veterinari che aderiscono al presente statuto un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VETERINARI MODENESI"
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha il fine di rinsaldare fra i VETERINARI MODENESI i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.
Art.2
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.3
L'Associazione ha la propria sede al domicilio dell'ordine e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo.
Art. 4
L'Associazione svolgerà la sua attività soprattutto con:
♦ Le riunioni o assemblee generali;
♦ La promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione;
♦ L'organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio concorsi;
♦ Studio dei problemi professionali.
Art. 5
Il patrimonio dell'Associazione si compone:
1. Delle quote sociali
2. Delle contribuzioni volontarie e straordinarie
è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione l'assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 6
Dell'Associazione possono far parte i medici veterinari iscritti all'albo per la giurisdizione del tribunale di Modena.
L'Associazione comprende soci effettivi, soci aderenti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto
Sono soci effettivi i professionisti iscritti all'ordine di Modena.
Sono soci aderenti i professionisti iscritti ad altri ordini, stranieri e studenti iscritti al quinto anno o fuori corso.
I soci aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive.
Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dell'Associazione. Essi possono partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
I soci effettivi ed aderenti pagano una quota annuale che sarà fissata dal direttivo anche in misura differenziata.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
Art. 7
Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni o abbandonano la professione.
Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale.
Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.
L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r., pec, o a mezzo ufficiale giudiziario e l'espulso potrà ricorrere al Direttivo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla avvenuta notifica, mediante scritti difensivi, chiedendo il reintegro.
Art. 8
Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:
♦ L'Assemblea generale dei soci;
♦ Il Direttivo;
♦ La Commissione di studio.
Art. 9
L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, ogni volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla o quando almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta al direttivo.
L'ordine del giorno è fissato dal Direttivo.
L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vicepresidente, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo. Approva il bilancio da presentarsi a cura del Tesoriere entro il quarto mese di ogni anno.
Essa è valida se è presente almeno un terzo degli iscritti e, nel caso di reiterata defezione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Deve essere convocata per lettera raccomandata o pec almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno.
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione.
Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi, in regola col versamento delle quote sociali.
Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Direttivo, il quale riunirà senza indugio l'Organo che deciderà ai sensi dell'art. 13 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.
Art. 10
Il Direttivo si compone di un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un responsabile della commissione studio, eletti tra i soli membri effettivi oltre ai consiglieri fino a un massimo di cinque.
Il Direttivo è eletto tre anni dall'Assemblea generale e i membri uscenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Esso designa nel proprio ambito le singole cariche.
Si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta i suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Direttivo è I 'Unico organo che autorizza le spese.
L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato esecutivo.
Il Direttivo redigerà il bilancio che dovrà essere annualmente approvato dal 'assemblea.
Il Direttivo può demandare a terzi lo studio e l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria.
I soci fondatori costituiscono un Direttivo ad interim che rimarrà in carica fino alla prima assemblea. In quella sede si avrà una nuova votazione per il Direttivo.
Art. 11
Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Direttivo si procederà alla cooptazione ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso triennio.
Art.12
Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.
La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno dei soci effettivi iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica dell'assemblea.
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